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Si osserva che relativamente alla eccezione di prescrizione sollevata dalle società odierne appellanti con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella non possono ritenersi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della stessa per violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 617 c.p.c. (relativamente ai vizi formali di tali atti) e dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 (quanto al merito della pretesa iscritta a ruolo).

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