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Il diritto reale per antonomasia è rappresentato dal diritto di proprietà, ovvero il diritto di un soggetto di godere e di disporre di un bene in maniera piena ed esclusiva, pur sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento giuridico e degli obblighi posti da quest'ultimo.

Con il diritto di proprietà possono coesistere, sulla medesima cosa, altri diritti, appartenenti a soggetti diversi del proprietario: questi assumono tradizionalmente il nome di diritti reali minori che a loro volta si dividono in diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie, enfiteusi) e diritti reali di garanzia (pegno sui beni mobili e ipoteca sui beni immobili).

- L’usufrutto è il diritto attribuito ad una persona diversa dal proprietario di utilizzare una cosa e di trarne ogni frutto. Lo scopo di tale istituto è quello di attribuire temporaneamente ad altri i frutti e le utilità che una data cosa può produrre. Il nudo proprietario è il proprietario della cosa che si vede privato dell’utilizzo della stessa per tutta la durata dell’usufrutto; ne riacquista la proprietà solo al termine del rapporto

- L’uso e l’abitazione sono diritti al pari dell’usufrutto. Si differenziano da esso per la minore ampiezza del loro contenuto. - Il diritto di abitazione è quel diritto reale che può avere ad oggetto solo una casa e che consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia. - l’uso si fonda “sul diritto di servirsi di una determinata cosa e, nel caso sia fruttifera, di raccogliere i frutti per quanto serve ai bisogni suoi e della sua famiglia“

- L'enfiteusi è un diritto reale che attribuisce al titolare (cd. enfiteuta) la possibilità di godere di un bene immobile, pagando un canone e migliorandolo. L’enfiteusi è  diritto reale di godimento su cose altrui ed è caratterizzata dal fatto che l’enfiteuta riceve in concessione il godimento su un fondo altrui, obbligandosi a pagare al concedente un canone annuo, in denaro o in natura, e assumendo in più l’obbligo di migliorare il fondo stesso. L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per la sterilità del fondo o la perdita dei frutti

- La servitù è un diritto reale consistente nel peso o nella limitazione che vengono imposti a un fondo (detto fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (detto fondo dominante), di proprietà di terzi

- Il diritto di superficie è il diritto di edificare o di mantenere una propria costruzione sul suolo o sul sottosuolo altrui. Non può avere ad oggetto le piantagioni. il diritto di superficie è il diritto di fare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, conservandone la proprietà e il diritto di acquistare la proprietà di una costruzione senza però acquistare la proprietà del suolo su cui la costruzione insiste. Solo il proprietario del suolo può costituire il diritto di superficie.