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La legge italiana stabilisce in modo chiaro gli obblighi reciproci tra chi produce e chi consuma, tra chi vende e chi compra, tra il professionista che offre un servizio e il consumatore che ne usufruisce.

Il Codice del Consumo, adottato con il D. Lgs 206/2005, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica regolamentazione in materia di tutela del consumatore, considerato come il contraente debole a cui viene riconosciuto una particolare tutela, motivata dalla posizione di svantaggio in cui si trova rispetto al proprio contraente-interlocutore, identificato nella figura dell'imprenditore e del professionista.

Se un’impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Antitrust può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni
La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di conversione del decreto legge 1/2012 (c.d 'CresciItalia') anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica (anche a titolo individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di euro all'anno.

A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014. Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla Legge n. 161/2014.