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La Corte di Appello di Roma, in riforma dell'originaria Sentenza del tribunale Civile di Roma, ribadisce l'assenza di termini di decadenza ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Contribuente ed accerta la maturata decorrenza del quinquennio ex art. 3, IX e IX comma, della L.

Si osserva che relativamente alla eccezione di prescrizione sollevata dalle società odierne appellanti con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella non possono ritenersi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della st