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Il diritto di famiglia in senso oggettivo è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari. Questa particolare branca del diritto si interessa anche della famiglia in senso stretto, intesa come nucleo familiare, composto dai coniugi e dai loro figli, stabilisce quali sono i reciproci diritti e doveri tra i membri della famiglia e disciplina compiutamente i rapporti familiari nel momento patologico (ed eventuale) della separazione e del divorzio.

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma è una situazione temporanea che però incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio. Infatti, intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l'obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole. Il nostro ordinamento prevede due tipi di separazione: la consensuale e la giudiziale ed entrambe possono essere dichiarate per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.
La Separazione Consensuale è quella in cui i due coniugi decidono, di comune accordo, le condizioni personali e patrimoniali della separazione stessa, quali: il mantenimento e l’affidamento della prole, il rapporto patrimoniale, ecc.
I vantaggi della separazione consensuale sono diversi. Da un punto di vista giuridico, i benefici sono evidenti. Infatti, oltre ad evitare i costi e i tempi del giudizio di separazione giudiziale, gli ex coniugi possono procedere al divorzio dopo solo 6 mesi (nel caso di separazione giudiziale, invece, il tempo si raddoppia: è necessario attendere un anno). Non in ultimo, la coppia che procede con una separazione consensuale può abbandonare prima e più facilmente la stessa abitazione. Se, infatti, nelle ipotesi giudiziali è sempre più opportuno attendere la prima udienza (quella che si svolge davanti al Presidente del Tribunale), nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo preventivo, possono già formalizzare l’interruzione della convivenza e sospendere così alcuni effetti del matrimonio.
Nella separazione consensuale quindi sussiste l’accordo tra i coniugi, con una sola clausola: il giudice valuterà che negli accordi tra i coniugi, gli interessi dei figli siano tutelati a sufficienza, ovvero che non contrastino con i loro interessi. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo sulle modifiche proposte dal tribunale, il giudice negherebbe l’omologa della separazione consensuale. Nel caso di disaccordo, si ricorrerà alla Separazione Giudiziale.
La Separazione Giudiziale è la seconda forma di separazione legale a cui si ricorre ogni volta in cui non si raggiunge un accordo tra i coniugi.
Si tratta di una causa che si conclude con una sentenza a seguito dello svolgimento di un procedimento promosso da uno solo dei coniugi (assistito necessariamente da un difensore) quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile (normalmente per entrambi i coniugi, ma è sufficiente che sia diventata tale anche solamente per uno di essi) o tale da arrecare pregiudizi alla prole.
In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.

Il DIVORZIO

La legge 54/2006, riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità, ovvero il diritto di mantenere, anche in caso di divorzio, un rapporto continuativo e stabile con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo familiare.
Per quanto concerne gli effetti riguardo ai coniugi, è prevista la corresponsione dell'assegno di divorzio al coniuge economicamente debole.
L’assegno si presenta come un residuo effetto di un'obbligazione ex lege, la cui portata viene dichiarata dal giudice sulla base di una serie di elementi: redditi dell'obbligato e del coniuge più debole; condizioni dei coniugi e contributo dato dai coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di entrambi. Tali elementi saranno valutati dal giudice anche in rapporto alla durata del matrimonio. L’obbligo di corresponsione dell'assegno in parola cessa se il coniuge beneficiario passi a nuove nozze. Il coniuge titolare dell'assegno divorziale, in caso di morte dell'altro coniuge, acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità. Anche per il divorzio il nostro ordinamento prevede due tipi a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi. Si avrà, così, il divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi o divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.