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Il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di riparare al danno economico sotto diversi profili: il danno emergente, il lucro cessante e il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica.

IL DANNO EMERGENTE

Danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali (es: spese mediche per un intervento correttivo dopo una prestazione errata, spese di riparazione dell'automobile cagionate da un sinistro stradale).
Quando l’infortunio è grave, il danneggiato è spesso costretto all’acquisto o al noleggio di carrozzina, stampelle, attrezzature o altri supporti medicali, sarà poi sottoposto a terapie mediche o a fisioterapia per agevolarne la guarigione, gravandosi, in ogni caso del relativo costo.
Anche tali spese, come tutte le spese mediche sostenute dal danneggiato dovranno essere oggetto del risarcimento del danno, poiché costituiscono una voce, cosiddetta, del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’infortunio.

IL LUCRO CESSANTE

Danno futuro che si manifesta attraverso il mancato guadagno e la perdita di future opportunità lavorative.
Se il danneggiato è costretto ad una lunga degenza, non potrà, ovviamente, produrre reddito.
Se l’infortunato è un dipendente, infatti, il danno patrimoniale che subirà – che in questo caso è detto “lucro cessante” – ed il conseguente risarcimento del danno cui avrà diritto, in certi casi sarà relativamente ridotto ed in altri addirittura inesistente, considerato che il datore di lavoro sarà tenuto a pagargli comunque lo stipendio.
Se, al contrario, l’infortunato è un libero professionista, un artigiano o un imprenditore, la cosa cambia. Ed in questo caso, tanto più è grave l’infortunio subito, tanto più elevato sarà, probabilmente, il danno patrimoniale che ne deriverà ed il conseguente risarcimento del danno.

DANNO DA PERDITA O RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA

Tale danno, non è la conseguenza automatica della riduzione o della perdita della capacità lavorativa specifica che viene diagnosticata dal medico legale nel corso della sua valutazione, ma dovrà essere comunque dimostrato da chi ne chiede il risarcimento.