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Il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede alcune importanti modifiche al calendario dei pagamenti relativi alla Definizione agevolata 2016.

Innanzitutto, la norma stabilisce che il 7 dicembre 2017 è il termine ultimo per:

  • pagare la rata scaduta il 30 novembre, se prevista dal proprio piano di Definizione agevolata;
  • regolarizzare la propria situazione, nel caso di mancato o incompleto pagamento delle prime due rate in scadenza a luglio e settembre 2017, versando gli importi dovuti senza ulteriori addebiti. Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata, si potrà riprendere il piano di Definizione agevolata, scelto nella domanda di adesione.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre il termine del 7 dicembre, fa perdere i benefici della “rottamazione” e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge, riprendere le procedure di riscossione.

Inoltre, la Legge n. 172/2017:

  • riammette ai benefici previsti dalla Definizione agevolata, senza ulteriori adempimenti, anche chi ha pagato in ritardo le rate in scadenza a luglio e settembre, che potrà quindi proseguire con i pagamenti previsti dal proprio piano;
  • posticipa al 31 luglio 2018 la scadenza dell’eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018.

Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018.

Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare il bollettino Rav riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata.
Il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017