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È fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti e di essa bisogna tener conto anche nel redigere il proprio testamento. Così come per chi è “chiamato all’eredità” è importante conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri anche di carattere fiscale.

SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

La successione legittima è la successione regolata dalla legge, quando manca in tutto o in parte il testamento. Successori legittimi sono quei soggetti che, in caso di morte di una persona che non abbia fatto testamento o non abbia disposto di tutti i suoi beni, hanno titolo a succedere in base alle norme (coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli o i loro discendenti; in assenza subentrano gli altri parenti fino al sesto grado).
La successione testamentaria è la successione regolata dal testamento, cioè dall'autonomia della persona che muore. La legge riconosce, anche in presenza di testamento, dei diritti ai cosiddetti legittimari e ad alcuni parenti stretti (coniuge, figli e, in mancanza, agli ascendenti) una quota del patrimonio.

FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, infatti, salvo diversa disposizione nell'atto che costituisce il fondo, spetta ad entrambi i coniugi. Tale strumento è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il precedente strumento del patrimonio familiare con il quale la titolarità dei beni e, quindi, l'amministrazione, restava in capo al coniuge costituente.