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Nel codice civile è previsto il risarcimento sia nel caso di responsabilità contrattuale, sia nel caso di responsabilità extra contrattuale. In particolare le ipotesi di risarcimento che derivano da responsabilità extra contrattuale sono previste dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile, che prevedono, in particolare, all’articolo 2043 il risarcimento del danno patrimoniale scaturente da fatto illecito, e all’articolo 2059 il risarcimento del danno non patrimoniale sempre scaturente da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale.

Spesso accade che uno stesso fatto può fare scaturire sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali.
Ne costituiscono esempi i sinistri stradali che hanno provocato lesioni a persone.
Qui saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato, magari relativi alla sua autovettura, e i danni non patrimoniali che ha subito alla sua persona come danno biologico.

I danni patrimoniali saranno però dovuti perché si è violata la proprietà altrui (l’autovettura), mentre i danni non patrimoniali saranno dovuti perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito (quello alla salute), ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.).

Se il danno si fosse limitato esclusivamente alla autovettura, al proprietario saranno dovuti i danni patrimoniali, perché, a prescindere dall’esistenza di un interesse della persona costituzionalmente garantito, non c’è reato, visto che non esiste il danneggiamento colposo.

L'identificazione del danno non patrimoniale è stata oggetto di diverse sentenze e di diversi interventi della dottrina, ma è poi intervenuta la sentenza della corte di cassazione dell'11 novembre 2008, n.26972, che pronunciandosi a sezioni unite, ha cercato di identificare e delimitare il campo dell'illecito extra contrattuale relativo ai danni non patrimoniali.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 del codice civile secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.Il danno patrimoniale ex art. 2043 è atipico, perché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto.
Il danno non patrimoniale ex art. 2059 è tipico, perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.
Sulla definizione di danno patrimoniale ci sono diverse opinioni, basate su una classificazione di singole ipotesi di danno non patrimoniale, e si sono individuate le categorie del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.

Partendo dal danno biologico si può essere sicuri della sua definizione, perché il legislatore l’ha espressa nel cosiddetto codice delle assicurazioni, secondo il quale, all’articolo 138, il danno biologico è: la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Il danno morale è la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di solito un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente.

Il danno esistenziale, è qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.