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Il contratto di locazione orale è sempre nullo

Il contratto di locazione orale veniva registrato dal conduttore ex D.lgs. 23/2011 e, per tali motivi, al proprietario veniva imposto un canone pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.

Il Tribunale di Roma, all'opposto, ritenendo che la registrazione del contratto orale non potesse sanare la nullità derivante dalla mancanza della forma scritta ab substantiam richiesta per espressa previsione normativa, condannava il detentore-occupante sine titulo al rilascio dell'immobile (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).

Nel merito si richiama l'art. 13, V comma, della L. 431/98, il quale prevede espressamente che, quanto previsto dal D.lgs. 23/2011, possa applicarsi nel solo caso in cui sia il locatore ad aver preteso l'instaurazione del rapporto di fatto e che, quindi, la nullità del contratto sia al medesimo addebitabile (Cass. SS. UU. 18214/2015).

Al Giudice, pertanto, è demandato il compito di accertare che tale forma orale del contratto di locazione era effettivamente subita dal conduttore contro la sua volontà, il cui onere della prova è a carico del detentore. In difetto, il Giudice deve ordinare il rilascio dell'immobile.