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La Corte di Appello di Roma, in riforma dell'originaria Sentenza del tribunale Civile di Roma, ribadisce l'assenza di termini di decadenza ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Contribuente ed accerta la maturata decorrenza del quinquennio ex art. 3, IX e IX comma, della L. 335/1995 in relazione al credito esattoriale di natura contributiva portato nelle cartelle di pagamento impugnate e ritualmente notificate, alla data di proposizione del ricorso.