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Le nuove disposizioni normative in tema di responsabilità professionale medica.

Il legislatore, facendosi carico del crescente e preoccupante contenzioso giudiziario afferente alla responsabilità medica, ha finalmente fornito una soluzione, certamente discutibile sul piano teorico, comunque concreta e specifica. La normativa necessitava di una specifica disciplina della materia a fronte di una giurisprudenza sempre più orientata alla tutela del paziente e non alla classe medica, creando situazioni di grave e reale emergenza, comunque compromettenti, per i medici, la cui attività professionale è indubbiamente a rischio.

In tal caso, viene prevista una sorta di "doppio binario", il che comporta l'esame tanto della responsabilità contrattuale della struttura medica, quanto quella extracontrattuale del medico, per arrivare ad una sostanziale "depenalizzazione" dell'errore. Ovvero, nel caso in cui il medico abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali non risponderà di omicidio o di lesioni personali colpose.

Il passaggio chiave è richiamato dal nuovo articolo 590-sexies, aggiunto al codice penale e rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", laddove viene abrogato il comma 1 dell'art. 3 della legge Balduzzi (n. 189/2012), sulla colpa lieve.

L'esigenza era quella di garantire la sicurezza delle cure a tutela dei pazienti, ma anche quella di assicurare maggiore serenità agli esercenti la professione sanitaria, che al momento subiscono gli effetti di un enorme contenzioso, che a sua volta determina effetti devastanti che si ripercuotono sull'intera economia del nostro paese.